Il Partito dei Sardi e la sua Costituzione centralista

Di Adriano Bomboi.

Il PDS ha presentato un simpatico progetto di Costituzione sarda, a prima vista interamente ripresa da quella italiana, con una serie di errori e, cosa ben più grave, con una visione assolutamente centralista del Diritto Pubblico. Vediamo qualche significativo esempio.

Utile innanzitutto una premessa: uno Stato non ha necessariamente bisogno di una singola Costituzione scritta per poter esistere e funzionare (vedere Regno Unito).

Immaginiamo tuttavia di dover far parte, comunque, della tradizione giuridica continentale (civil law), e andiamo spediti ad un nodo essenziale proposto dal PDS. Secondo il loro art. 30, allo Stato, tra i vari compiti assegnati, spetta “la disciplina fiscale nazionale”. Considerando che all’art. 28 ci hanno detto che tale Stato è identico all’Italia (con Province e Comuni, ma senza Città Metropolitane), ne deduciamo che gli enti locali non sono dotati di concreta autonomia fiscale, configurando così un modello che oggi definiremmo “cagliaricentrico”, dove cioè viene tutto deciso al vertice a scapito dei legittimi interessi locali.

In Svizzera invece gli enti locali hanno piena autonomia fiscale e soprattutto asimmetrica (il modello a cui guardiamo noi liberali), perché ogni singola Regione (Cantone) può entrare in competizione con quella vicina sulla base – attenzione – della sue peculiarità economiche, e quindi avere una pressione fiscale diversa da zona a zona.
E’ chiaro che se la Sardegna volesse calibrare meglio gli interessi di un territorio interno in fase di spopolamento ed uno costiero potenzialmente più attrattivo, dovrebbe sviluppare un federalismo asimmetrico simile al modello svizzero e non una struttura centralistica quale quella già oggi vigente tramite la Costituzione italiana. Solo un federalismo asimmetrico infatti potrebbe parificare e rendere più competitive delle aree svantaggiate.

L’aspetto singolare inoltre è che lo Stato immaginato dal PDS, stando sempre all’art. 30, non si occupa di Antitrust (ma questo è un argomento più articolato di cui ci occuperemo, a limite, in seguito).

Proseguiamo: agli art. 33 e 34 ci viene detto che lo Stato ha un presidente della Repubblica e un Primo Ministro. La domanda sorge spontanea: a che ci serve ripartire ancora queste due figure in due distinte persone? In Italia il Presidente della Repubblica è un retaggio della carica che apparteneva al monarca, il quale, tramite il Senato, bilanciava una Camera che invece esprimeva la linea del premier (ma nell’art. 38 del PDS si presuppone un sistema monocamerale).
Non sarebbe meglio abolire la carica di Capo dello Stato o viceversa quella del premier? Ad esempio negli USA esiste solo la figura del presidente, mentre in Svizzera non esiste alcun Capo di Stato ma solo un debole presidente della Confederazione (il vero potere è in mano ai governi cantonali, anch’essi dotati di Costituzione).

Osserviamo poi una chicca, l’art. 25, al comma 1° dice che “Le leggi non hanno valore retroattivo, salvo che lo ius superveniens sia più favorevole”. Ma poi al comma 2° ci dicono che “Nessuno può essere processato o punito per un fatto che al momento del giudizio non costituisce reato”.
Praticamente due commi in contraddizione l’uno con l’altro.

Insomma, non mi dilungo neppure sulle altre sezioni, o ci sarebbe da scrivere un saggio per argomentarne esaustivamente tutti i passaggi.

A cosa serve questo pasticcio? Spero almeno a far maturare nei sardi più consapevolezza sui diritti e sui doveri che possono attendersi da un progetto di scrittura costituzionale.

Iscarica custu articulu in PDF

U.R.N. Sardinnya ONLINE

Be Sociable, Share!

    Commenta



    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.