Come finirà la battaglia per l’insularità in Costituzione?
Come finirà la battaglia per l’insularità in Costituzione? E perché in Spagna esiste già il concetto?
Vediamo 3 possibili scenari del caso sardo e facciamo chiarezza rispetto alla confusione di chi cita la Costituzione spagnola come esempio per quella italiana, confondendo volontà politica con strumenti e principi del diritto pubblico.
Ma soprattutto: cosa salvare di questa iniziativa e perché?
Di Adriano Bomboi.
Ad un approccio semplicistico, la battaglia “per l’insularità” ha una sua logica: i sostenitori dell’iniziativa ritengono che se la Costituzione venisse riformata, citando l’isola, ciò consentirebbe maggiori margini di tutela giuridica ed economica della Sardegna da parte dello Stato centrale. “Come accade in Spagna”.
Ad un attento approccio tecnico invece si scopre che tale tutela, in Italia, esiste già, ed è la medesima che anima i rapporti tra Madrid e le sue comunità insulari. Analogamente a quanto avviene entro la comune cornice normativa UE. Le differenze di trattamento infatti, tra Baleari e Sardegna, hanno una natura prettamente politica e non giuridica. Perché?
Per capirlo leggiamo intanto due articoli chiave della costituzione spagnola: al 138 si afferma che «Lo Stato garantisce la effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell’articolo 2 della Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situazioni delle isole. Le diversità fra gli Statuti delle distinte Comunità Autonome in nessun caso potranno comportare privilegi economici o sociali».
Mentre al 139 si afferma che «Tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e obblighi in qualunque parte del territorio statale. Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone e la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo».
Insomma, a differenza della Costituzione italiana (risalente al secondo dopoguerra, con le sue contingenze storiche e geopolitiche), quella spagnola, risalente al 1978, ha il merito di esporre con maggior chiarezza il principio di solidarietà ed eguaglianza tra tutti i cittadini, anche in considerazione dall’area geografica in cui sono stanziati. Dopo anni di franchismo, per evitare la disgregazione del regno, i costituenti spagnoli compresero l’importanza di legittimare le storiche autonomie locali, soffocate dal regime. Nonostante oggi il caso catalano dimostri l’insufficienza di quella soluzione.
Il principio di insularità del diritto pubblico spagnolo nasce dunque sulla base di un preciso contesto storico. Un processo che in Italia, seppur con caratteristiche diverse, era già avvenuto decenni prima con l’istituzione del regionalismo.
Un aspetto tecnico da comprendere, nel diritto spagnolo, riguarda la diversità di trattamento ottenuta, ad esempio, dalle Canarie. Queste ultime, a differenza delle Baleari e in base alla normativa UE, si avvalgono dello status di “regione ultraperiferica” (TSS, art. 349 TFUE). La Sardegna invece, e le Baleari, sono situate in pieno Mediterraneo occidentale, e non necessitano di specifici supporti normativi diversi da quelli già in uso, nonostante da noi non si parli di “isole” in Costituzione. Ad esempio, al pari delle Baleari, abbiamo un programma di continuità territoriale, che in Italia viene attivata tramite bandi regionali, autorizzati da decreti di imposizione di oneri di servizio pubblico normati a Roma dal Ministero dei Trasporti.
Che significa esattamente?
Che le differenze di contenuto tra la continuità territoriale inerente le Baleari e quelle inerenti la Sardegna riguardano unicamente delle scelte politiche (cioè le modalità e le risorse impiegate per garantire il servizio dipendono dalla volontà e dalla disponibilità della politica). Non dall’impianto giuridico, che anche nel caso italiano, come in quello spagnolo (seppur più chiaro), esiste in quanto viene legittimato dalla Costituzione.
Traduciamo ulteriormente il senso di quanto appena detto: se alle Baleari ottenessero un centesimo in più di sussidi, ciò non si deve al fatto che nella costituzione spagnola si parla di “isole”, ma alla semplice volontà politica delle maggioranze che di volta in volta animano la società spagnola. Esattamente come avviene in Italia.
Infatti, l’assenza di una specifica menzione costituzionale per i territori insulari italiani non ha impedito il varo di una normativa tesa ad applicare loro degli strumenti perequativi ad hoc.
Afferma l’art. 3 della Costituzione italiana: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Afferma inoltre il terzo comma dell’art. 41: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
I termini entro cui si dirama la gestione delle singole materie sono poi oggetto del Titolo V° della Costituzione (vedere art. 117, che contempla la voce: “grandi reti di trasporto e di navigazione”). Viceversa, il Ministero dei Trasporti italiano non avrebbe avuto alcun input giuridico, salvo quello di natura politica, per disporre una continuità territoriale. Ciò vale per qualsiasi altra materia menzionata dalla carta.
Ciò premesso, passiamo direttamente agli scenari possibili con cui potrebbe evolversi la battaglia per l’insularità in costituzione:
- Scenario 1: i proponenti – in un’epoca di “populismo giuridico” che sforna leggi spesso superflue e ridondanti – magari tramite l’art. 121 della Costituzione (che consente alla Regione di proporre leggi al Parlamento), riescono a convincere le Camere, nei termini previsti, ad inserire la parola “isole” nella Costituzione.
Cosa cambierebbe, ad esempio, nella continuità territoriale?
Esattamente nulla. Verrebbero impiegati i medesimi strumenti operativi citati: bandi regionali normati dal Ministero dei Trasporti, in osservanza del quadro UE.
Pertanto, un volume maggiore o minore di risorse continuerebbe ad essere deciso dalla contingenza politica del momento, e dai paletti imposti dalla natura e dai vincoli normativi ed economici nella gestione dei conti pubblici.
La Corte Costituzionale potrebbe validare l’intera operazione proprio e solo per questo motivo: perché non si crea un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione nei rispettivi spazi di manovra sanciti dalla Costituzione.
Ma alla fin fine, a che sarebbe servito il trambusto della riforma costituzionale per poi ottenere gli stessi poteri oggi esercitati?
- Scenario 2: l’iniziativa muore non appena tenta di sviluppare l’iter politico-normativo, in quanto, per le ragioni suddette, la Costituzione prevede già parità di trattamento tra tutti i cittadini della Repubblica. Ed anche poiché la condizione di insularità non costituisce ipso facto una menomazione economica o sociale tale per cui ogni isola sia o debba essere automaticamente in miseria. La potenza della Gran Bretagna nel corso degli ultimi secoli ne è una semplice e banale dimostrazione. Financo la capacità della piccola isola di Malta di reggere uno Stato indipendente. Questo aspetto potrebbe suggerirci che forse, in tale ambito, la costituzione spagnola è meno progressista di quanto si pensi, giacché i limiti economici di un territorio derivano da una serie di cause, a partire dalla formazione del capitale umano, e dunque non sono sempre legate alla sua posizione geografica.
- Scenario 3: sempre in ragione del “populismo giuridico” citato nel primo scenario, il governo potrebbe accettare di discutere l’argomento e di portarlo in Parlamento (quindi non necessariamente tramite l’iter dell’art. 121), ma l’esecutivo potrebbe cadere prima di farci comprendere le reali intenzioni politiche nel portarlo avanti o meno, riportando il Paese alle elezioni (e al contestuale congelamento dell’iniziativa).
Cosa salvare di questa battaglia?
La straordinaria partecipazione di tantissimi amministratori locali (buona parte dei sindaci sardi), malgrado animati da un certo grado di demagogia, confusione, ingenuità e rivendicazionismo assistenziale.
Uno spirito che avrebbe dovuto essere incanalato verso battaglie più virtuose, come quella per l’autonomia differenziata delle Regioni settentrionali, promuovendo però un’autentica riforma federale dello Stato all’insegna di maggiori poteri e più responsabilità nell’uso della spesa pubblica.
Qualcosa di ben diverso dal vittimismo assistenziale di matrice meridionalista che accusa il nord di volersi tenere il proprio denaro.
Non dovrebbe essere questo il vero scopo di una battaglia per l’insularità? Cambiare le condizioni strutturali che hanno generato i nostri deficit economici. Perché se la invece la battaglia ha lo scopo di conservare le attuali condizioni, allora, cari signori, stiamo solo discutendo di una inutile perdita di tempo.
- Sullo stesso tema vedere l’articolo: “Insularità in Costituzione? C’era già sino al 2001” (Sa Natzione, 25-09-19).
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U.R.N. Sardinnya ONLINE
Condivido le conclusioni di questo dotto articolo.
Mi piace ricordare che, almeno fino alla Riforma del 2001,la parola “isole” era presente anche nella nostra Costituzione (art. 119, c. 3). Non mi pare però che questo esplicito riferimento (“Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e LE ISOLE, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali”) ci abbia portato particolari benefici. Comunque anche molte isole minori italiane, tra cui l’Elba, stanno portando avanti identica richiesta e per gli stessi motivi addotti dai sostenitori sardi.
Condivido. Nemmeno i sofisti avrebbero osato tanto.